Sentenza 112/1971 (ECLI:IT:COST:1971:112)
Massima numero 5616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
19/05/1971; Decisione del
19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 112/71. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI ANZIANITA' - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 18, SECONDO COMMA - DECORRENZA DELLA PENSIONE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PRETESA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 37 - INSUSSISTENZA - PRINCIPIO STATUITO DALLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 112/71. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI ANZIANITA' - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 18, SECONDO COMMA - DECORRENZA DELLA PENSIONE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - PRETESA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA CON LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 37 - INSUSSISTENZA - PRINCIPIO STATUITO DALLA STESSA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sollevata con riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in base al presupposto che il principio della decorrenza della pensione di anzianita' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, anziche' dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto di pensione, adottato con il citato secondo comma del D.P.R. n. 818 del 1957, costituisce peggioramento della posizione di pensionato rispetto all'art. 9, 1 comma del R.D. 14 aprile 1939, n. 636, con conseguente eccesso di delega, dato che il principio di decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e' stato adottato proprio dall'art. 12, 2 comma, sub. art. 2 della legge di delegazione n. 218 del 1952.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sollevata con riferimento all'art. 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in base al presupposto che il principio della decorrenza della pensione di anzianita' dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, anziche' dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto di pensione, adottato con il citato secondo comma del D.P.R. n. 818 del 1957, costituisce peggioramento della posizione di pensionato rispetto all'art. 9, 1 comma del R.D. 14 aprile 1939, n. 636, con conseguente eccesso di delega, dato che il principio di decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e' stato adottato proprio dall'art. 12, 2 comma, sub. art. 2 della legge di delegazione n. 218 del 1952.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 04/04/1952
n. 218
art. 37