Ordinanza 113/1971 (ECLI:IT:COST:1971:113)
Massima numero 5617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  19/05/1971;  Decisione del  19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 113/71. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 398, TERZO COMMA - FACOLTA' DI EMETTERE DECRETO DI CITAZIONE SENZA PROCEDERE PRIMA ALLA CONTESTAZIONE DEL FATTO ALLA PERSONA INDIZIATA DI REATO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata (come gia' dichiarata con ordinanza n. 134 del 1970) la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 398 del c.p.p. - proposta in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - nei limiti in cui detta norma processuale consente che il pretore emetta decreto di citazione a giudizio senza interrogare l'imputato oppure contestare il fatto, quando siano stati compiuti atti di polizia giudiziaria per i quali e' obbligatoria la nomina di un difensore. Ed invero, ove il pretore abbia compiuto atti istruttori, avvalendosi dell'opera degli organi di polizia giudiziaria, e' tenuto ad interrogare l'imputato in forza della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 398 del c.p.p., dichiarata con sent. n. 33 del 1966, che investe tutti i casi nei quali il pretore, direttamente oppure attraverso l'impiego della polizia giudiziaria, compie atti istruttori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte