Sentenza 119/1971 (ECLI:IT:COST:1971:119)
Massima numero 5623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 119/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE REGIONALE DI LEGGI STATALI - TERMINE EX ART. 2 LEGGE COSTITUZIONALE 2 FEBBRAIO 1948, N. 1 - PERENTORIETA' - DECORRENZA DALLA DATA DI FORMAZIONE DELLE GIUNTE QUALI ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE L'IMPUGNAZIONE.
SENT. 119/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE REGIONALE DI LEGGI STATALI - TERMINE EX ART. 2 LEGGE COSTITUZIONALE 2 FEBBRAIO 1948, N. 1 - PERENTORIETA' - DECORRENZA DALLA DATA DI FORMAZIONE DELLE GIUNTE QUALI ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE L'IMPUGNAZIONE.
Testo
Per le regioni a statuto normale i termini previsti dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, devono computarsi a far data dal giorno della formazione delle rispettive giunte.
Per le regioni a statuto normale i termini previsti dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, devono computarsi a far data dal giorno della formazione delle rispettive giunte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte