Sentenza 119/1971 (ECLI:IT:COST:1971:119)
Massima numero 5624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 119/71 B. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESERCIZIO - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - PREVIO TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - ESIGENZE DI CERTEZZA, DI COORDINAMENTO E DI GRADUALE PASSAGGIO DA UN SISTEMA ACCENTRATO AD UNO DECENTRATO - TERMINE DI DUE ANNI PER L'EMANAZIONE DEI DECRETI SUL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI - POSSIBILITA' PER LE REGIONI DI LEGIFERARE ALLA SCADENZA DEL TERMINE ANCHE SE NON E' ANCORA AVVENUTO IL TRASFERIMENTO.
SENT. 119/71 B. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESERCIZIO - LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, ART. 17 - PREVIO TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELLO STATO - GIUSTIFICAZIONE - ESIGENZE DI CERTEZZA, DI COORDINAMENTO E DI GRADUALE PASSAGGIO DA UN SISTEMA ACCENTRATO AD UNO DECENTRATO - TERMINE DI DUE ANNI PER L'EMANAZIONE DEI DECRETI SUL PASSAGGIO DELLE FUNZIONI - POSSIBILITA' PER LE REGIONI DI LEGIFERARE ALLA SCADENZA DEL TERMINE ANCHE SE NON E' ANCORA AVVENUTO IL TRASFERIMENTO.
Testo
La necessita' del presupposto del previo trasferimento delle funzioni e del personale statale risponde ad esigenze di certezza nei rapporti fra Stato e regioni, di ordinato e coordinato svolgimento delle relative attribuzioni, di necessaria gradualita' del passaggio da un sistema di organizzazione fortemente accentrato ad uno, per contro, di largo decentramento, anche a livello legislativo. La fissazione di un termine decorso il quale le regioni potrebbero esplicare il loro potere anche per quelle materie riguardo alle quali non e' ancora avvenuto il trasferimento di funzioni, soddisfa all'esigenza di evitare che venga procrastinata sine die e rimessa alla mera discrezione statale l'effettiva esplicazione delle competenze che alle regioni attribuisce la Costituzione.
La necessita' del presupposto del previo trasferimento delle funzioni e del personale statale risponde ad esigenze di certezza nei rapporti fra Stato e regioni, di ordinato e coordinato svolgimento delle relative attribuzioni, di necessaria gradualita' del passaggio da un sistema di organizzazione fortemente accentrato ad uno, per contro, di largo decentramento, anche a livello legislativo. La fissazione di un termine decorso il quale le regioni potrebbero esplicare il loro potere anche per quelle materie riguardo alle quali non e' ancora avvenuto il trasferimento di funzioni, soddisfa all'esigenza di evitare che venga procrastinata sine die e rimessa alla mera discrezione statale l'effettiva esplicazione delle competenze che alle regioni attribuisce la Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte