Sentenza 119/1971 (ECLI:IT:COST:1971:119)
Massima numero 5625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5623  5624


Titolo
SENT. 119/71 C. REGIONE A STATUTO COMUNE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE STATALE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, RELATIVA AL PIANO GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI - LIMITATA OPERATIVITA' ANCHE DOPO CHE LE REGIONI POTRANNO ESERCITARE LA LORO COMPETENZA NELLA MATERIA - CONCORRERA' AD INDICARE I PRINCIPI GENERALI EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE E GLI INTERESSI CHE LE REGIONI DOVRANNO OSSERVARE.

Testo
La legge emanata dallo Stato in periodo di quiescenza della potesta' legislativa regionale non ha la forza di impedire l'esercizio di quella potesta', dopo che ne saranno maturati i presupposti: concorrera' ad indicare i principi fondamentali che le regioni ricorrenti dovranno osservare nella materia di cui si tratta e gli interessi che esse dovranno rispettare, secondo quanto prescrive l'art. 117 della Costituzione e l'art. 9 della citata legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  10/02/1953  n. 62  art. 9