Sentenza 115/2020 (ECLI:IT:COST:2020:115)
Massima numero 43527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/05/2020;  Decisione del  19/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43523  43524  43525  43526  43528  43529


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (PREP) - Riformulazione in base a disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Possibile riproposizione - Disciplina introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciata eterogeneità rispetto al testo originario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Calabria, in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019, che disciplina la possibilità per gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 18 del 2019, di riproporlo per adeguarlo alla normativa vigente. Non v'è dubbio che esiste un nesso teleologico tra la ratio del provvedimento governativo e il contenuto delle disposizioni aggiunte in sede di conversione, non risultando, pertanto, queste ultime "intruse" rispetto alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite.

Quando un decreto-legge rientra nella categoria dei provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo, le molteplici disposizioni che lo compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, rispondono al requisito dell'omogeneità qualora presentano una sostanziale omogeneità di scopo. (Precedente citato: sentenza n. 244 del 2016).

La disposizione introdotta in sede di conversione non deve essere palesemente o totalmente estranea, o addirittura "intrusa", rispetto a contenuti e finalità del decreto-legge in cui viene inserita; con particolare riferimento ai decreti-legge a contenuto eterogeneo ab origine, occorre inoltre considerare specificamente il profilo teleologico, ossia il rispetto della ratio che li ispira. Pertanto, la verifica di compatibilità con l'art. 77, secondo comma, Cost. delle disposizioni introdotte dal Parlamento, in sede di conversione di un decreto-legge, impone di procedere all'individuazione, da un lato, della ratio del provvedimento governativo, e, dall'altro lato, del contenuto delle disposizioni aggiunte, per poi raffrontarli. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2019, n. 226 del 2019, n. 181 del 2019 e n. 154 del 2015; ordinanza n. 34 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/04/2019  n. 34  art. 38  co. 1

decreto-legge  30/04/2019  n. 34  art. 38  co. 2

decreto-legge  30/04/2019  n. 34  art. 38  co. 2

legge  28/06/2019  n. 58  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte