Sentenza 120/1971 (ECLI:IT:COST:1971:120)
Massima numero 5627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5626
Titolo
SENT. 120/71 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI, PREVISTI DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLO STATO O DEL DECORSO DI UN BIENNIO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - LEGGE STATALE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, SUGLI ENTI OSPEDALIERI E SULL'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
SENT. 120/71 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI, PREVISTI DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLO STATO O DEL DECORSO DI UN BIENNIO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - LEGGE STATALE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, SUGLI ENTI OSPEDALIERI E SULL'ASSISTENZA OSPEDALIERA.
Testo
Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiche' alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione e' impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finche' non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioe' fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finche' non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potra' impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.
Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiche' alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione e' impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finche' non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioe' fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finche' non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potra' impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte