Sentenza 121/1971 (ECLI:IT:COST:1971:121)
Massima numero 5628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5629


Titolo
SENT. 121/71 A. REGIONI A STATUTO COMUNE - IMPUGNAZIONE DI LEGGI STATALI - INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI, PREVISTI DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLO STATO O DEL DECORSO DI UN BIENNIO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - DIFETTO DI INTERESSE ALL'IMPUGNATIVA - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - LEGGE STATALE 22 LUGLIO 1966, N. 614, SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 614, sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. Alle regioni, infatti, e' impedito sollevare questioni di invasione della loro competenza finche' non siano maturati i presupposti richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'effettivo esercizio di essa. Conforme alla sentenza n. 119 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte