Sentenza 121/1971 (ECLI:IT:COST:1971:121)
Massima numero 5629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5628
Titolo
SENT. 121/71 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 614, SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - LIMITATA OPERATIVITA' ANCHE DOPO CHE LE REGIONI POTRANNO ESERCITARE LA LORO COMPETENZA - CONCORRERA' AD INDICARE I PRINCIPI GENERALI EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 121/71 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 614, SUGLI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI TERRITORI DEPRESSI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - LIMITATA OPERATIVITA' ANCHE DOPO CHE LE REGIONI POTRANNO ESERCITARE LA LORO COMPETENZA - CONCORRERA' AD INDICARE I PRINCIPI GENERALI EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La legge 22 luglio 1966, n. 614 sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale ha, allo stato attuale, piena validita' ed intera efficacia per tutto il territorio a cui si riferisce. Solo quando sara' stato rimosso il predetto impedimento costituzionale potranno porsi in concreto questioni di successione di norme o di connessione di leggi, giacche', mentre la detta legge non potra' impedire l'esercizio della potesta' della Regione nei limiti della sua competenza, in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che, a norma dell'art. 117 della Costituzione, limitano l'esercizio della competenza stessa.
La legge 22 luglio 1966, n. 614 sugli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale ha, allo stato attuale, piena validita' ed intera efficacia per tutto il territorio a cui si riferisce. Solo quando sara' stato rimosso il predetto impedimento costituzionale potranno porsi in concreto questioni di successione di norme o di connessione di leggi, giacche', mentre la detta legge non potra' impedire l'esercizio della potesta' della Regione nei limiti della sua competenza, in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che, a norma dell'art. 117 della Costituzione, limitano l'esercizio della competenza stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte