Sentenza 122/1971 (ECLI:IT:COST:1971:122)
Massima numero 5630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5631  5632  5633  5634


Titolo
SENT. 122/71 A. POLIZIA GIUDIZIARIA - FORZE DI POLIZIA CHE ESERCITANO LE RELATIVE FUNZIONI - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932, ARTT. 1,2 E 3 - ASSOGGETTAMENTO DI UNA PARTE SOLTANTO DI ESSE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NON VIOLA L'ART. 109 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. PROC. PEN., ART. 220; LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517).

Testo
L'assoggettamento a particolari vincoli di dipendenza nei confronti dei procuratori generali presso le corti d'appello di una parte soltanto delle forze di polizia che esercitano funzioni di polizia giudiziaria (restando peraltro anche le altre forze di polizia tenute all'osservanza degli ordini dell'autorita' stessa e soggette alle sanzioni disciplinari direttamente irrogabili dal competente procuratore generale), come disposto dall'art. 220, cod. proc. pen., modificato con la novella del 1955, e dagli artt. 1-3 del D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, non viola l'art. 109 della Costituzione, che stabilisce la diretta disponibilita' della polizia giudiziaria da parte dell'autorita' giudiziaria, in quanto con tale precetto non si e' inteso estenderne il vincolo a tutte le forze di polizia, come risulta dall'ordine del giorno col quale l'Assemblea Costituente fece voti per la creazione di un corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'autorita' giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 109

Altri parametri e norme interposte