Sentenza 122/1971 (ECLI:IT:COST:1971:122)
Massima numero 5631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 122/71 B. POLIZIA GIUDIZIARIA - FORMAZIONI DI NUCLEI, INTERVENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI E RESPONSABILITA' DI QUESTI - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955 N. 932, ARTT. 1, 2 E 3 - SVOLGONO I PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 220 COD. PROC. PEN. - NON ESORBITANO DAI LIMITI DEL POTERE DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO CONFERITO CON LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 122/71 B. POLIZIA GIUDIZIARIA - FORMAZIONI DI NUCLEI, INTERVENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI E RESPONSABILITA' DI QUESTI - D.P.R. 25 OTTOBRE 1955 N. 932, ARTT. 1, 2 E 3 - SVOLGONO I PRINCIPI FISSATI DALL'ART. 220 COD. PROC. PEN. - NON ESORBITANO DAI LIMITI DEL POTERE DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO CONFERITO CON LEGGE 18 GIUGNO 1955, N. 517 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 E 77 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme dei primi tre articoli del decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, i quali disciplinano le modalita' e procedure relative alla formazione dei nuclei di polizia giudiziaria, agli interventi dell'autorita' giudiziaria nei confronti dei loro appartenenti ed alla responsabilita' di costoro di fronte ad essa, svolgendo senza alterarli i principi fissati dall'art. 220 cod. proc. pen., modificato con la novella del 1955, si mantengono entro gli stretti limiti del potere di attuazione e di coordinamento conferito dall'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e pertanto non violano gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Le norme dei primi tre articoli del decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, i quali disciplinano le modalita' e procedure relative alla formazione dei nuclei di polizia giudiziaria, agli interventi dell'autorita' giudiziaria nei confronti dei loro appartenenti ed alla responsabilita' di costoro di fronte ad essa, svolgendo senza alterarli i principi fissati dall'art. 220 cod. proc. pen., modificato con la novella del 1955, si mantengono entro gli stretti limiti del potere di attuazione e di coordinamento conferito dall'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e pertanto non violano gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte