Sentenza 122/1971 (ECLI:IT:COST:1971:122)
Massima numero 5633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5630  5631  5632  5634


Titolo
SENT. 122/71 D. POLIZIA GIUDIZIARIA - ALLONTANAMENTI TEMPORANEI DALLA SEDE DEI DIRIGENTI I NUCLEI - NON OCCORRE IL CONSENSO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 220, E D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932, ART. 2 - NON VIOLANO L'ART. 109 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non violano l'art. 109 della Costituzione gli artt. 220, cod. proc. pen., modificato con la novella del 1955, e 2, D.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui, secondo l'interpretazione ad essi data dalla prassi e consacrata anche in circolari del Ministero di grazia e giustizia, escludono la necessita' del consenso dell'autorita' giudiziaria per gli allontanamenti dalla sede dei dirigenti i nuclei allorche' abbiano carattere temporaneo. La Corte costituzionale auspica che i nuclei specializzati di polizia giudiziaria siano formati in modo tale da garantire in ogni momento, sia per il numero e sia per la qualita' degli addetti, una loro costante efficace utilizzazione da parte del magistrato inquirente e che quindi gli allontanamenti temporanei dei dirigenti siano ridotti al minimo e sia sempre assicurata la supplenza con altro personale idoneo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 109

Altri parametri e norme interposte