Sentenza 122/1971 (ECLI:IT:COST:1971:122)
Massima numero 5634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 122/71 E. POLIZIA GIUDIZIARIA - ALLONTANAMENTI ANCHE NON TEMPORANEI DALLA SEDE DEI DIRIGENTI I NUCLEI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI PRETORI E VERSO QUESTI RESPONSABILI - CONSENSO DEL PROCURATORE GENERALE - NON ESCLUDE IL PREVIO PARERE DEL PRETORE - COD. PROC. PEN., ART. 220, E D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932, ART. 2 - NON VIOLANO L'ART. 109 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 122/71 E. POLIZIA GIUDIZIARIA - ALLONTANAMENTI ANCHE NON TEMPORANEI DALLA SEDE DEI DIRIGENTI I NUCLEI E DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI PRETORI E VERSO QUESTI RESPONSABILI - CONSENSO DEL PROCURATORE GENERALE - NON ESCLUDE IL PREVIO PARERE DEL PRETORE - COD. PROC. PEN., ART. 220, E D.P.R. 25 OTTOBRE 1955, N. 932, ART. 2 - NON VIOLANO L'ART. 109 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non violano l'art. 109 della Costituzione gli artt. 220 codice di procedura penale, modificato con la novella del 1955, e 2 decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui, secondo l'interpretazione ad essi data dalla prassi e consacrata anche in circolari del Ministero di grazia e giustizia, deferiscono in ogni caso ai procuratori generali la prestazione del consenso sugli allontanamenti dalla sede dei dirigenti i nuclei di polizia giudiziaria, anche se non temporanei ed anche nei confronti del personale dipendente dai pretori e responsabile verso questi ultimi. L'accentramento del potere di decisione nel procuratore generale, se puo' ritenersi giustificato in vista dell'esigenza di conferire uniformita' di criteri all'esercizio degli interventi in materia, non esclude, ed anzi di norma consiglia, che questi faccia in pratica precedere la sua decisione dall'audizione del parere del pretore, allorche' si tratti di addetti alla circoscrizione cui questi e' proposto.
Non violano l'art. 109 della Costituzione gli artt. 220 codice di procedura penale, modificato con la novella del 1955, e 2 decreto presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui, secondo l'interpretazione ad essi data dalla prassi e consacrata anche in circolari del Ministero di grazia e giustizia, deferiscono in ogni caso ai procuratori generali la prestazione del consenso sugli allontanamenti dalla sede dei dirigenti i nuclei di polizia giudiziaria, anche se non temporanei ed anche nei confronti del personale dipendente dai pretori e responsabile verso questi ultimi. L'accentramento del potere di decisione nel procuratore generale, se puo' ritenersi giustificato in vista dell'esigenza di conferire uniformita' di criteri all'esercizio degli interventi in materia, non esclude, ed anzi di norma consiglia, che questi faccia in pratica precedere la sua decisione dall'audizione del parere del pretore, allorche' si tratti di addetti alla circoscrizione cui questi e' proposto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 109
Altri parametri e norme interposte