Sentenza 123/1971 (ECLI:IT:COST:1971:123)
Massima numero 5635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5636
Titolo
SENT. 123/71 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - CHIUSURA - COD. PROC. PEN., ART. 370 - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE UN ULTERIORE ESAME - POSSIBILITA' DI DUPLICE INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ADESIONE ALLA INTERPRETAZIONE ACCOLTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL SENSO DELLA SINDACABILITA' DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE.
SENT. 123/71 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - CHIUSURA - COD. PROC. PEN., ART. 370 - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE UN ULTERIORE ESAME - POSSIBILITA' DI DUPLICE INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE - ADESIONE ALLA INTERPRETAZIONE ACCOLTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL SENSO DELLA SINDACABILITA' DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE.
Testo
L'art. 370 c.p.p., prevede che se, dopo la comunicazione degli atti per la presentazione delle requisitorie, il pubblico ministero, dissentendo dal giudice istruttore, ravvisi la necessita' che l'istruzione sia proseguita allo scopo di acquisire ulteriori prove, egli restituisce gli atti con le sue requisitorie specifiche al giudice. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero. Ancorche' detta norma, come contrastanti indirizzi giurisprudenziali dimostrano, consenta perplessita' interpretative, basate principalmente sulla sua lettera, comparata con altre disposizioni del c.p.p. vigente e con quello (art. 269) dell'abrogato c.p.p. del 1913, tuttavia, nel sistema del diritto positivo non puo' ad essa riconoscersi altro significato che quello oggi costantemente seguito dalla Corte di cassazione, nel senso che la richiesta di istruzione supplettiva e' sempre assoggettata al sindacato del giudice. Tale significato e' palesato dalla necessaria connessione con la disposizione dell'art. 299 dello stesso codice, cui si deve attribuire valore generale e che pone al giudice istruttore l'obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento della verita'. Questa interpretazione risulta, d'altronde, corroborata dalle innovazioni apportate da recenti fonti legislative in materia di rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e concernenti in particolare la supremazia di quest'ultimo relativamente alla decisione circa l'archiviazione degli atti (art. 6 d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288, recante modifiche all'art. 24, terzo comma c.p.p.) e circa la legalita' del procedimento con istruzione sommaria (art. 1 legge 7 novembre 1969, n. 780) intrapreso dal pubblico ministero.
L'art. 370 c.p.p., prevede che se, dopo la comunicazione degli atti per la presentazione delle requisitorie, il pubblico ministero, dissentendo dal giudice istruttore, ravvisi la necessita' che l'istruzione sia proseguita allo scopo di acquisire ulteriori prove, egli restituisce gli atti con le sue requisitorie specifiche al giudice. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero. Ancorche' detta norma, come contrastanti indirizzi giurisprudenziali dimostrano, consenta perplessita' interpretative, basate principalmente sulla sua lettera, comparata con altre disposizioni del c.p.p. vigente e con quello (art. 269) dell'abrogato c.p.p. del 1913, tuttavia, nel sistema del diritto positivo non puo' ad essa riconoscersi altro significato che quello oggi costantemente seguito dalla Corte di cassazione, nel senso che la richiesta di istruzione supplettiva e' sempre assoggettata al sindacato del giudice. Tale significato e' palesato dalla necessaria connessione con la disposizione dell'art. 299 dello stesso codice, cui si deve attribuire valore generale e che pone al giudice istruttore l'obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che, in base agli elementi acquisiti nel corso dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento della verita'. Questa interpretazione risulta, d'altronde, corroborata dalle innovazioni apportate da recenti fonti legislative in materia di rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e concernenti in particolare la supremazia di quest'ultimo relativamente alla decisione circa l'archiviazione degli atti (art. 6 d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288, recante modifiche all'art. 24, terzo comma c.p.p.) e circa la legalita' del procedimento con istruzione sommaria (art. 1 legge 7 novembre 1969, n. 780) intrapreso dal pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte