Sentenza 115/2020 (ECLI:IT:COST:2020:115)
Massima numero 43528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  19/05/2020;  Decisione del  19/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43523  43524  43525  43526  43527  43529


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (PREP) - Riformulazione in base a disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Possibile riproposizione - Ricalcolo pluriennale del disavanzo del piano modificato, fino a un massimo di venti anni, ferma restando la disciplina prevista per gli altri - Violazione del principio dell'equilibrio del bilancio, nonché dell'equità intergenerazionale e della responsabilità di mandato - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., l'art. 38, comma 2-ter, del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019, che stabilisce che la riproposizione del piano di riequilibrio - rimodulato o riformulato dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 18 del 2019 - debba contenere il ricalcolo pluriennale, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi. Nell'autorizzare gli enti locali in situazione di predissesto a tenere separati disavanzi di amministrazione ai fini del risanamento e a ricalcolare la quota di accantonamento indipendentemente dall'entità complessiva del deficit, la disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Calabria, consente un meccanismo di manipolazione del deficit che sottostima l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento, peggiorando nel tempo del preteso riequilibrio il risultato di amministrazione e consentendo, tra l'altro, una dilatazione della spesa corrente che finisce per incrementare progressivamente l'entità del disavanzo effettivo. Così facendo, la disposizione esonera l'ente locale da una serie di operazioni indefettibili per ripristinare l'equilibrio, viola il principio dell'equità intergenerazionale - consentendo di utilizzare risorse vincolate al pagamento di debiti pregressi per la spesa corrente - e la responsabilità di mandato, esonerando l'ente anche dal fornire contezza dei risultati amministrativi succedutisi nel tempo intercorso tra l'approvazione del piano originario e quello rideterminato.(Precedente citato: sentenza n. 181 del 2015).

Il bilancio è un "bene pubblico", nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. (Precedente citato: sentenza n. 184 del 2016).

Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il rendiconto - indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 - deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto indicato; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri. Il primo risultato chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine dell'esercizio in modo comparabile a quella dell'anno precedente e a quella che sarà determinata per l'esercizio successivo. Il secondo enuclea - dal contesto complessivo di cui al precedente punto a) - le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in carica. Il terzo fornisce il quadro pluriennale dell'indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all'equità intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate. (Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2018 e n. 274 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/04/2019  n. 34  art. 38  co. 2

legge  28/06/2019  n. 58  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 6

Altri parametri e norme interposte