Sentenza 123/1971 (ECLI:IT:COST:1971:123)
Massima numero 5636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5635


Titolo
SENT. 123/71 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - CHIUSURA - COD. PROC. PEN., ART. 370 - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE UN ULTERIORE ESAME - NON LIMITA IL LIBERO CONVINCIMENTO NE' VIOLA L'INDIPENDENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, 102, 107, 112 E 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' l'art. 370 c.p.p., secondo l'interpretazione accolta da questa Corte, non importa limitazioni al libero convincimento del giudice istruttore in ordine alle richieste di istruzione supplettiva preposte dal P.M., cosi' da non implicare alcun vincolo a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste medesime, ne' alcuna sostituzione del P.M. nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, non puo' fondatamente ritenersi che detta norma violi il principio costituzionale della indipendenza del giudice e deve altresi' escludersi ogni contrasto con i principi del giudice naturale (art. 25, primo comma) o concernenti le garanzie dell'ordinamento giurisdizionale (art. 102, 107, 112 Cost.) o l'obbligo della motivazione per i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, primo comma Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 107

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte