Sentenza 123/1971 (ECLI:IT:COST:1971:123)
Massima numero 5636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5635
Titolo
SENT. 123/71 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - CHIUSURA - COD. PROC. PEN., ART. 370 - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE UN ULTERIORE ESAME - NON LIMITA IL LIBERO CONVINCIMENTO NE' VIOLA L'INDIPENDENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, 102, 107, 112 E 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 123/71 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - CHIUSURA - COD. PROC. PEN., ART. 370 - POTERE DEL PUBBLICO MINISTERO DI RICHIEDERE UN ULTERIORE ESAME - NON LIMITA IL LIBERO CONVINCIMENTO NE' VIOLA L'INDIPENDENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25, PRIMO COMMA, 102, 107, 112 E 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' l'art. 370 c.p.p., secondo l'interpretazione accolta da questa Corte, non importa limitazioni al libero convincimento del giudice istruttore in ordine alle richieste di istruzione supplettiva preposte dal P.M., cosi' da non implicare alcun vincolo a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste medesime, ne' alcuna sostituzione del P.M. nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, non puo' fondatamente ritenersi che detta norma violi il principio costituzionale della indipendenza del giudice e deve altresi' escludersi ogni contrasto con i principi del giudice naturale (art. 25, primo comma) o concernenti le garanzie dell'ordinamento giurisdizionale (art. 102, 107, 112 Cost.) o l'obbligo della motivazione per i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, primo comma Cost.).
Poiche' l'art. 370 c.p.p., secondo l'interpretazione accolta da questa Corte, non importa limitazioni al libero convincimento del giudice istruttore in ordine alle richieste di istruzione supplettiva preposte dal P.M., cosi' da non implicare alcun vincolo a dare esecuzione immediata e acritica alle richieste medesime, ne' alcuna sostituzione del P.M. nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, non puo' fondatamente ritenersi che detta norma violi il principio costituzionale della indipendenza del giudice e deve altresi' escludersi ogni contrasto con i principi del giudice naturale (art. 25, primo comma) o concernenti le garanzie dell'ordinamento giurisdizionale (art. 102, 107, 112 Cost.) o l'obbligo della motivazione per i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, primo comma Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte