Sentenza 124/1971 (ECLI:IT:COST:1971:124)
Massima numero 5637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5638  5639  5640


Titolo
SENT. 124/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PREVIDENZA MARINARA - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658 - TABELLA GM. N. 2 ANNESSA ALLA LEGGE E RICHIAMATA DA DISPOSIZIONI DI QUESTA - CARATTERE LEGISLATIVO - SINDACABILITA' - ESPRESSA PREVISIONE DI MODIFICHE CON ATTO DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - ININFLUENZA SULLA NATURA DELL'ATTO.

Testo
E' da escludere che non abbia carattere normativo e che non sia pertanto consentito il controllo di legittimita' costituzionale da parte della Corte costituzionale della tabella GM. (gestione marittimi) n. 2 annessa alla legge 27 luglio 1967, n. 658, nel riordinamento della previdenza marinara. La tabella - contenente l'indicazione delle qualifiche e delle corrispondenti retribuzioni medie mensili necessarie per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara - costituisce parte integrante della legge, ha la stessa forza e valore di legge che hanno le disposizioni contenute negli artt. 5, 6 e 7 che espressamente la richiamano ed insieme con essa sono stati impugnati e nessuna influenza sul suo carattere legislativo ha il fatto che essa in prosieguo puo' essere modificata ad opera di un atto dell'autorita' amministrativa (1) poiche' e' la stessa legge che ha disciplinato questo particolare procedimento di variazione allorche' siano intervenuti mutamenti nella misura delle retribuzioni a seguito di nuovi contratti e di accordi nazionali di lavoro. (1) decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23