Sentenza 124/1971 (ECLI:IT:COST:1971:124)
Massima numero 5639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5637  5638  5640


Titolo
SENT. 124/71 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PREVIDENZA MARINARA - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - DETERMINAZIONE - CRITERIO - RIFERIMENTO A TABELLE DI RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI DA MODIFICARSI ANNUALMENTE IN CASO DI VARIAZIONI - ADOZIONE DEL CRITERIO ANCHE PER ALTRE SPECIALI CATEGORIE DI LAVORATORI.

Testo
In base alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, la commisurazione dei contributi previdenziali e' fatta su tabelle di "retribuzioni medie mensili" che devono corrispondere alla "retribuzione effettiva percepita dal lavoratore" posto che vanno compilate tenendo conto della qualifica rivestita a bordo dall'iscritto, del genere della nave e navigazione e devono essere comprensive di tutto cio' che e' corrisposto a compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta, comprese le competenze accessorie e qualsiasi altro assegno che non abbia carattere di rimborso spesa o di elargizione fatta una volta tanto (artt. 4, comma primo, e 6, comma secondo, della legge). Proprio per garantire la piu' esatta possibile rispondenza delle tabelle alla effettiva retribuzione esistente la legge ha previsto che esse debbano essere annualmente modificate ove siano intervenute variazioni nella misura delle retribuzioni a seguito di nuovi contratti o accordi nazionali. Il ricorso a tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per il calcolo dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara non e' un fatto esclusivo di questi assicurati essendovi altre speciali categorie di lavoratori (vedi esempi art. 49 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 827) addetti a particolari settori per i quali e' molto difficile e talora impossibile determinare la retribuzione effettiva stante la molteplicita' e mutevolezza dei compensi corrisposti. E tale e' il caso del rapporto di lavoro della gente di mare data la varieta' dei contratti di arruolamento, delle retribuzioni e delle competenze accessorie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte