Sentenza 124/1971 (ECLI:IT:COST:1971:124)
Massima numero 5640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 124/71 D. ASSISTENZA PREVIDENZA - PREVIDENZA MARINARA - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ARTT. 5, PRIMO E SECONDO COMMA, 6, TERZO COMMA, 7, PRIMO COMMA, E ANNESSA TABELLA N. 2 - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 124/71 D. ASSISTENZA PREVIDENZA - PREVIDENZA MARINARA - LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 658, ARTT. 5, PRIMO E SECONDO COMMA, 6, TERZO COMMA, 7, PRIMO COMMA, E ANNESSA TABELLA N. 2 - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, commi primo e secondo, 6, comma terzo, e 7, comma primo, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel riordinamento della previdenza marinara e dell'annessa tabella gestione marittimi n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e basata sul fondamentale rilievo che la distinzione delle retribuzioni medie mensili effettuata dalla tabella soltanto in base all'elemento del tonnellaggio delle navi da carico (inferiore o superiore a 500 tonnellate) darebbe luogo a retribuzioni fittizie, affatto corrispondenti a quelle realmente pagate sulle navi minori, sicche' verrebbe conseguentemente imposto un contributo uniforme a carico di soggetti che si trovano in situazioni obbiettive diverse. Doglianze siffatte non possono trovare ingresso in un giudizio di legittimita' costituzionale implicando indagini sulla completezza e la esattezza di calcoli di retribuzioni che la Corte non puo' compiere. Alla Corte spetta soltanto statuire se lo strumento apprestato dal legislatore per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali non sia arbitrario, irrazionale, discriminatorio e non accertare se in concreto detto strumento sia stato ben utilizzato e se le medie retributive con esso accertate siano piu' o meno adeguate alla realta'. Nel settore della previdenza marinara la formazione delle tabelle ad opera di organi competenti che operano su dati raccolti dalle autorita' marittime preposte alla stipula dei singoli contratti di arruolamento; la partecipazione delle associazioni sindacali di categoria ed, infine, la procedura di variazione delle tabelle sono tutti elementi unitariamente rivolti ad assicurare la corrispondenza dei valori medi ai valori retributivi reali e ad evitare, quindi, che a base dei contributi siano poste retribuzioni fittizie.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, commi primo e secondo, 6, comma terzo, e 7, comma primo, della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel riordinamento della previdenza marinara e dell'annessa tabella gestione marittimi n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e basata sul fondamentale rilievo che la distinzione delle retribuzioni medie mensili effettuata dalla tabella soltanto in base all'elemento del tonnellaggio delle navi da carico (inferiore o superiore a 500 tonnellate) darebbe luogo a retribuzioni fittizie, affatto corrispondenti a quelle realmente pagate sulle navi minori, sicche' verrebbe conseguentemente imposto un contributo uniforme a carico di soggetti che si trovano in situazioni obbiettive diverse. Doglianze siffatte non possono trovare ingresso in un giudizio di legittimita' costituzionale implicando indagini sulla completezza e la esattezza di calcoli di retribuzioni che la Corte non puo' compiere. Alla Corte spetta soltanto statuire se lo strumento apprestato dal legislatore per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali non sia arbitrario, irrazionale, discriminatorio e non accertare se in concreto detto strumento sia stato ben utilizzato e se le medie retributive con esso accertate siano piu' o meno adeguate alla realta'. Nel settore della previdenza marinara la formazione delle tabelle ad opera di organi competenti che operano su dati raccolti dalle autorita' marittime preposte alla stipula dei singoli contratti di arruolamento; la partecipazione delle associazioni sindacali di categoria ed, infine, la procedura di variazione delle tabelle sono tutti elementi unitariamente rivolti ad assicurare la corrispondenza dei valori medi ai valori retributivi reali e ad evitare, quindi, che a base dei contributi siano poste retribuzioni fittizie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte