Sentenza 125/1971 (ECLI:IT:COST:1971:125)
Massima numero 5641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 125/71. LAVORO - LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI - TUTELA - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 977, ART. 28 - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DELLE PRESTAZIONI - ATTRIBUZIONE TRANSITORIA DEGLI ISPETTORATI - NECESSITA' E RAGIONEVOLEZZA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 125/71. LAVORO - LAVORO DEI FANCIULLI E DEGLI ADOLESCENTI - TUTELA - LEGGE 17 OTTOBRE 1967, N. 977, ART. 28 - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA' DELLE PRESTAZIONI - ATTRIBUZIONE TRANSITORIA DEGLI ISPETTORATI - NECESSITA' E RAGIONEVOLEZZA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nella parte in cui, fino all'emanazione del D.P.R. previsto dall'art. 6 della stessa legge, affida transitoriamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della pericolosita' (o faticosita' o gravosita') delle prestazioni alle quali vengono adibiti i fanciulli e gli adolescenti, non contrasta ne' con l'art. 3 ne' con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Infatti la norma denunziata, mirando ad impedire una (parziale) non operativita' della legge fino alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale, obbedisce a criteri di necessita' e di ragionevolezza. D'altro canto, le eventuali diverse valutazioni degli Ispettorati del lavoro provinciali hanno la loro obiettiva giustificazione nella varieta' delle particolari situazioni locali, e rappresentano una conseguenza inevitabile, propria di qualsiasi operazione di polizia giudiziaria diretta all'investigazione dei fatti di reato. Ne e' violato il principio di legalita', in quanto la disposizione censurata si richiama ad un dato di ordinaria esperienza, prima ancora che di esperienza tecnica, e non esclude che l'autorita' giudiziaria possa acquisire altri elementi di prova e valutarli nel suo libero convincimento.
L'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nella parte in cui, fino all'emanazione del D.P.R. previsto dall'art. 6 della stessa legge, affida transitoriamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della pericolosita' (o faticosita' o gravosita') delle prestazioni alle quali vengono adibiti i fanciulli e gli adolescenti, non contrasta ne' con l'art. 3 ne' con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Infatti la norma denunziata, mirando ad impedire una (parziale) non operativita' della legge fino alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale, obbedisce a criteri di necessita' e di ragionevolezza. D'altro canto, le eventuali diverse valutazioni degli Ispettorati del lavoro provinciali hanno la loro obiettiva giustificazione nella varieta' delle particolari situazioni locali, e rappresentano una conseguenza inevitabile, propria di qualsiasi operazione di polizia giudiziaria diretta all'investigazione dei fatti di reato. Ne e' violato il principio di legalita', in quanto la disposizione censurata si richiama ad un dato di ordinaria esperienza, prima ancora che di esperienza tecnica, e non esclude che l'autorita' giudiziaria possa acquisire altri elementi di prova e valutarli nel suo libero convincimento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte