Sentenza 126/1971 (ECLI:IT:COST:1971:126)
Massima numero 5642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 126/71. PROCESSO PENALE - MANCATA COMPARIZIONE DEL CONSULENTE TECNICO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO "SENZ'ALTRO IN OGNI CASO" - COD. PROC. PEN., ART. 452, ULTIMO COMMA - INTERPRETAZIONE NEL SISTEMA E NEL CONTESTO DEL CODICE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - ADATTAMENTO DEL SUO ESERCIZIO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI.
SENT. 126/71. PROCESSO PENALE - MANCATA COMPARIZIONE DEL CONSULENTE TECNICO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO "SENZ'ALTRO IN OGNI CASO" - COD. PROC. PEN., ART. 452, ULTIMO COMMA - INTERPRETAZIONE NEL SISTEMA E NEL CONTESTO DEL CODICE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - ADATTAMENTO DEL SUO ESERCIZIO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI.
Testo
La consulenza tecnica di parte, a differenza della perizia che e' atto di collaborazione necessaria col giudice, costituisce atto di collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico, ed il consulente e' chiamato a dare il suo contributo di esperienza tecnica soltanto in funzione della difesa della parte alla cui assistenza e' stato chiamato. La presenza personale del consulente al dibattimento ha, comunque, soltanto lo scopo di fornire chiarimenti su quanto gia' espletato, e qualora sia rilevata la necessita' di accertamenti o pareri su questioni che non abbiano anteriormente formato oggetto di esame, la procedura accorda alla parte interessata con grui e diretti strumenti per assicurare l'ausilio del consulente (art. 417 c.p.p.). In considerazione del suddetto, limitato, contenuto dell'istituto in esame, l'ultimo comma dell'art. 452 c.p.p., secondo cui non e' consentito al giudice alcun potere di differimento per acquisire l'audizione del consulente tecnico di parte citato e non comparso anche per giustificato motivo, non contrasta col diritto di difesa, che l'art. 24 Cost., garantisce non in modo assoluto ed indistinto, bensi' in modo condizionato in vista delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti.
La consulenza tecnica di parte, a differenza della perizia che e' atto di collaborazione necessaria col giudice, costituisce atto di collaborazione eventuale a fianco del difensore giuridico, ed il consulente e' chiamato a dare il suo contributo di esperienza tecnica soltanto in funzione della difesa della parte alla cui assistenza e' stato chiamato. La presenza personale del consulente al dibattimento ha, comunque, soltanto lo scopo di fornire chiarimenti su quanto gia' espletato, e qualora sia rilevata la necessita' di accertamenti o pareri su questioni che non abbiano anteriormente formato oggetto di esame, la procedura accorda alla parte interessata con grui e diretti strumenti per assicurare l'ausilio del consulente (art. 417 c.p.p.). In considerazione del suddetto, limitato, contenuto dell'istituto in esame, l'ultimo comma dell'art. 452 c.p.p., secondo cui non e' consentito al giudice alcun potere di differimento per acquisire l'audizione del consulente tecnico di parte citato e non comparso anche per giustificato motivo, non contrasta col diritto di difesa, che l'art. 24 Cost., garantisce non in modo assoluto ed indistinto, bensi' in modo condizionato in vista delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte