Ordinanza 127/1971 (ECLI:IT:COST:1971:127)
Massima numero 5643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 127/71. REATI E PENE - PENA PECUNIARIA - CONVERSIONE IN PENA DETENTIVA PER INSOLVIBILITA' DEL CONDANNATO - COD. PEN., ART. 136, E COD. PROC. PEN., ART. 586 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, TERZO COMMA, E 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDICAZIONE LETTERALE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - INSUFFICIENZA - INTEGRAZIONE CON LA MOTIVAZIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale (riguardanti la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva nel caso di insolvibilita' del condannato) sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma terzo e 27, comma terzo, poiche' i vizi di incostituzionalita', sebbene letteralmente dedotti in relazione ai citati articoli della Costituzione, afferiscono propriamente il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 e sotto tale profilo - come pure in riferimento all'art. 27 della Costituzione - La Corte ha gia' avuto occasione di dichiarare non fondata la predetta questione con sentenza n. 29 del 1962 e ordinanza n. 59 stesso anno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte