Ordinanza 128/1971 (ECLI:IT:COST:1971:128)
Massima numero 5644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 128/71. INGIUNZIONE - PROCEDIMENTO - COD. PROC. CIV., ART. 648, 2x COMMA - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE - PRESTAZIONE DI UNA CAUZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del codice di procedura civile (che fa obbligo al giudice di concedere, in pendenza di opposizione, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo se la parte che l'ha chiesta offre cauzione) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di questione identica a quella gia' dichiarata non fondata con precedenti sentenze (n. 62/1966 e 17/1969) non essendo stati addotti, ne' sussistendo motivi nuovi che possano indurre a diversa decisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte