Ordinanza 129/1971 (ECLI:IT:COST:1971:129)
Massima numero 5645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 129/71. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261, QUARTO COMMA - ATTI DEL CONTRIBUENTE MOROSO CHE RENDONO IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE L'ESECUZIONE ESATTORIALE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 129/71. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261, QUARTO COMMA - ATTI DEL CONTRIBUENTE MOROSO CHE RENDONO IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE L'ESECUZIONE ESATTORIALE - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA DELEGA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione alla legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto la stessa questione e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza n. 93 del 1971 e non sono stati addotti ne' sussistono motivi che possano indurre ad una diversa decisione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 261, comma quarto, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione alla legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto la stessa questione e' gia' stata dichiarata non fondata con sentenza n. 93 del 1971 e non sono stati addotti ne' sussistono motivi che possano indurre ad una diversa decisione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 05/01/1956
n. 1
art. 0