Bilancio e contabilità pubblica - Piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali (PREP) - Riformulazione in base a disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Possibile riproposizione - Denunciata violazione del principio dell'equilibrio del bilancio, nonché dell'equità intergenerazionale e della responsabilità di mandato - Non fondatezza delle questioni, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione - Monito al legislatore.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., dell'art. 38, commi 1-terdecies e 2-bis, del d.l. n. 34 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 58 del 2019, che disciplina la possibilità per gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 18 del 2019, di riproporlo per adeguarlo alla normativa vigente. Rimosso, con la pronuncia indicata, il meccanismo di calcolo avulso dalla reale situazione amministrativo-contabile che lo stesso consentiva, il combinato delle ulteriori disposizioni censurate è suscettibile di una interpretazione secundum constitutionem. La norma censurata, infatti, si limita a sostituire la tabella che dovrà essere presa a riferimento per rimodulare il piano di riequilibrio, ma non crea un automatismo applicativo, e neppure determina la denunciata arbitrarietà dei poteri conferiti all'ente locale, dal momento che il nuovo piano dovrà superare lo scrutinio di sostenibilità della Corte dei conti; a sua volta, il comma 2-bis detta la nuova procedura per "riproporre il piano", ma non per renderlo esecutivo nei termini con cui viene redatto dall'ente locale, poiché tale riproposizione dovrà essere sottoposta al sindacato di natura tecnico-giuridica da parte della competente sez. regionale di controllo della Corte dei conti, secondo i canoni dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000. L'ente locale dovrà pertanto avviare il necessario risanamento nei termini di legge, tenendo conto che, tenuto conto in particolare del principio di equilibrio dinamico, si è in presenza di una graduazione "naturale" degli effetti temporali della presente sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese. Rimane fermo l'ammonimento al legislatore per cui, di fronte all'impossibilità di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente, attraverso diverse soluzioni possibili, porre una cesura con il passato, così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità". La tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce infatti per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 4 del 2020, n.18 del 2019, n. 6 del 2017, n. 107 del 2016, n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013).
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, anche le norme finanziario-contabili afferenti agli enti territoriali - ancorché connotate da un peculiare rapporto con il parametro costituzionale dell'equilibrio dinamico - sono soggette alla regola dell'interpretazione conforme a Costituzione, secondo la quale, in presenza di ambiguità o anfibologie del relativo contenuto, occorre dar loro il significato compatibile con i parametri costituzionali. Al contrario, ove fosse possibile solo l'ipotesi ermeneutica adottata dalla Sezione rimettente ciò determinerebbe l'illegittimità costituzionale dello stesso principio contabile, dal momento che, così interpretato, esso diventerebbe un veicolo per un indebito allargamento - in contrasto con l'art. 81 Cost. - della spesa di enti già gravati dal ripiano pluriennale di disavanzi di amministrazione pregressi. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016 e n. 155 del 2015).