Ordinanza 130/1971 (ECLI:IT:COST:1971:130)
Massima numero 5647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
04/06/1971; Decisione del
04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 130/71 B. REATI E PENE - CIRCOSTANZE DEL REATO - COD. PEN., ART. 59, PRIMO COMMA - IMPUTAZIONE OBIETTIVA DELLE CIRCOSTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 130/71 B. REATI E PENE - CIRCOSTANZE DEL REATO - COD. PEN., ART. 59, PRIMO COMMA - IMPUTAZIONE OBIETTIVA DELLE CIRCOSTANZE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 27, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, riconosciuta nella stessa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, riconosciuta nella stessa ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte