Ordinanza 130/1971 (ECLI:IT:COST:1971:130)
Massima numero 5648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5646  5647


Titolo
ORD. 130/71 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REQUISITO DELLA RILEVANZA - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23 - CONFORMITA' ALL'ART. 1 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1.

Testo
L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimita' costituzionale puo' essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", non ha conferito al giudice la facolta' di sollevare una questione di legittimita' costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui e' investito. L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte