Ordinanza 131/1971 (ECLI:IT:COST:1971:131)
Massima numero 5650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  04/06/1971;  Decisione del  04/06/1971
Deposito del 09/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5649


Titolo
ORD. 131/71 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - NOZIONI DI "PROCEDIMENTO".

Testo
La Corte, con giurisprudenza oramai costante, ha interpretato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione nel senso che il "procedimento" in riferimento al quale deve essere assicurato il diritto di difesa presuppone che sia sorto un indizio di reato e che tale indizio si sia soggettivizzato nei confronti di una determinata persona.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte