Sentenza 132/1971 (ECLI:IT:COST:1971:132)
Massima numero 5651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 132/71. IMPOSTE E TASSE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA EDILIZIA - PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE - D.L. 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, ART. 5, PRIMO COMMA (CONVERTITO NELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1968, N. 26) - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ANALOGHE - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA MA CONSEGUE ALLA SUCCESSIONE TEMPORALE DELLE LEGGI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 5, primo comma, del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 - disponendo che l'obbligo di ultimare la costruzione entro il biennio dall'inizio dei lavori deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n.33 (8 marzo 1960) - non ha creato una ingiustificata disparita' di trattamento fra i contribuenti che, avendo acquistato aree fabbricabili nello stesso tempo e nelle stesse condizioni, alla data dell'8 marzo 1960 hanno ultimato la costruzione, sia pure con ritardo, avendo lasciato trascorrere il biennio - i quali vengono esclusi dai benefici tributari - e coloro che alla stessa data, non abbiano ultimato la costruzione, o non l'abbiano neppure iniziata; i quali, invece, godono delle agevolazioni fiscali. Ed invero, chi non aveva ancora iniziata la costruzione ne' l'8 agosto 1960, ne' prima della legge del 1967, non ha contravvenuto ad alcun precetto legislativo e percio' la sua posizione e' diversa da quella di chi vi aveva contravvenuto lasciando decorrere inutilmente il biennio prima dell'8 agosto 1960. Per lui la discriminazione e' piu' che giustificata. Restando coloro che, dopo l'8 agosto 1960 e anteriormente all'11 dicembre 1967, abbiano lasciato decorrere i due anni, senza compiere la costruzione iniziata. Costoro beneficiano dell'esenzione per effetto della legge 11 dicembre 1967 nonostante che abbiano contravvenuto ad un obbligo (rectius, non adempiuto ad un onere) posto da una legge precedente. Non ci si nasconde che il loro contegno sia stato analogo a quello di chi era caduto nello stesso inadempimento avanti l'8 agosto 1960. Deve rilevarsi pero', se c'e' stato un diverso trattamento di situazioni analoghe esso non appare aberrante rispetto a quanto accade di norma con la successione temporale di leggi; fenomeno, questo, che fatalmente e proprio per differenze di tempo, porta spesso al sacrificio di interessi simili a quelli favoriti dalla norma posteriore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte