Sentenza 133/1971 (ECLI:IT:COST:1971:133)
Massima numero 5652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 133/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - D.M. 1 APRILE 1968, SULLE DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAL NASTRO STRADALE.
SENT. 133/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - D.M. 1 APRILE 1968, SULLE DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DAL NASTRO STRADALE.
Testo
Non e' ammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 del D.M. 1 aprile 1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765). L'indicato decreto, infatti, ha carattere amministrativo e non costituisce atto avente forza di legge.
Non e' ammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 del D.M. 1 aprile 1968 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765). L'indicato decreto, infatti, ha carattere amministrativo e non costituisce atto avente forza di legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23