Sentenza 133/1971 (ECLI:IT:COST:1971:133)
Massima numero 5653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5652  5654  5655  5656  5657


Titolo
SENT. 133/71 B. STRADE - COSTRUZIONI STRADALI E AUTOSTRADALI - LEGGI 24 LUGLIO 1961, N. 729, ART. 9, PRIMO COMMA, E 6 AGOSTO 1967, N. 765, ART. 19 - FINALITA' - RISPONDONO A ESIGENZE GENERALI E NON PARTICOLARI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. La normativa dettata con tali disposizioni, infatti, si fonda su ragioni ne' nuove ne' contingenti ed e' diretta a favorire la circolazione e ad offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano o operano: si tratta quindi di norme che obbediscono ad esigenze generali e non particolari, costanti e non temporanee.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte