Sentenza 133/1971 (ECLI:IT:COST:1971:133)
Massima numero 5654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5652  5653  5655  5656  5657


Titolo
SENT. 133/71 C. PROPRIETA' - CATEGORIE DI BENI INDIVIDUATE IN MODO GENERALE PER LA LORO POSIZIONE RISPETTO AD ALTRI BENI DI USO PUBBLICO - LIMITAZIONI IMPOSTE AL GODIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU DI ESSE - MANCATA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - FATTISPECIE - LEGGI 24 LUGLIO 1961, N. 729, ART. 9, PRIMO COMMA, E 6 AGOSTO 1967, N. 765, ART. 19, SULLE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 9, comma primo della legge 24 luglio 1961, n. 729 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 impongono limitazioni al godimento del diritto di proprieta' sopra categorie di beni individuate in modo generale per la loro posizione relativamente ad altri beni destinati all'uso pubblico. Pertanto la mancata previsione di un indennizzo non contrasta con l'art. 42 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte