Sentenza 133/1971 (ECLI:IT:COST:1971:133)
Massima numero 5655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5652  5653  5654  5656  5657


Titolo
SENT. 133/71 D. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - LEGGE 25 GIUGNO 1865 N. 2359, ART. 46, TERZO COMMA: RIFERIMENTO ALLE SERVITU' STABILITE DA LEGGI SPECIALI - NON RIGUARDA DIRETTAMENTE LE LIMITAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 9, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, E 19 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765 - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilita') in relazione agli artt. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ed in riferimento agli artt. 3 e 42, comma terzo, della Costituzione. L'art. 46, comma terzo, infatti, facendo riferimento alle servitu' stabilite da leggi speciali, non riguarda direttamente le limitazioni previste dai citati artt. 9 e 19.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte