Sentenza 116/2020 (ECLI:IT:COST:2020:116)
Massima numero 43330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  19/05/2020;  Decisione del  19/05/2020
Deposito del 23/06/2020; Pubblicazione in G. U. 24/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43331  43332  43333  43334


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dei parametri - Norme CEDU - Evocazione nella motivazione dell'atto introduttivo del giudizio senza riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Valore solo rafforzativo delle altre censure.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., i parametri riferiti agli artt. 6 e 13 CEDU devono considerarsi solo atti a svolgere un ruolo rafforzativo delle censure. Il rimettente, infatti - benché dichiari di porli anche in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. -, li ha menzionati inequivocabilmente solo a supporto della questione riferita agli artt. 117 e 120 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016 e n. 12 del 2016; ordinanza n. 286 del 2012).

Per costante giurisprudenza costituzionale, le norme CEDU non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte, la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenza n. 236 del 2016; ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 34  co. 

legge  21/06/2017  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte