Thema decidendum - Ricognizione dei parametri - Norme CEDU - Evocazione nella motivazione dell'atto introduttivo del giudizio senza riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - Valore solo rafforzativo delle altre censure.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34-bis del d.l. n. 50 del 2017, come conv., i parametri riferiti agli artt. 6 e 13 CEDU devono considerarsi solo atti a svolgere un ruolo rafforzativo delle censure. Il rimettente, infatti - benché dichiari di porli anche in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. -, li ha menzionati inequivocabilmente solo a supporto della questione riferita agli artt. 117 e 120 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2016 e n. 12 del 2016; ordinanza n. 286 del 2012).
Per costante giurisprudenza costituzionale, le norme CEDU non sono parametri direttamente invocabili per affermare l'illegittimità costituzionale d'una disposizione dell'ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte, la cui osservanza è richiesta dall'art. 117, primo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenza n. 236 del 2016; ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010).