Sentenza 133/1971 (ECLI:IT:COST:1971:133)
Massima numero 5656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5652  5653  5654  5655  5657


Titolo
SENT. 133/71 E. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESPROPRIAZIONE PARZIALE E NON TOTALE DI UN IMMOBILE PER L' ESECUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - LEGGI 24 LUGLIO 1961, N. 729, ART. 9, PRIMO COMMA E 25 GIUGNO 1865, N. 2359, ART. 46, TERZO COMMA - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' violato l'art. 3 della Costituzione qualora, in relazione al divieto di cui all'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) e all'art. 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n.2359 (Sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilita'), si procede ad espropriazione parziale e non totale di un immobile per l'esecuzione dell'opera pubblica: il detto divieto, infatti, potrebbe operare solo nel primo caso e non anche nel secondo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte