Sentenza 133/1971 (ECLI:IT:COST:1971:133)
Massima numero 5657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5652  5653  5654  5655  5656


Titolo
SENT. 133/71 F. ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - LEGGE 24 LUGLIO 1961, N. 729, ART. 9, PRIMO COMMA, E LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2359, ART. 46, TERZO COMMA - POSIZIONE DI CHI HA SUBITO UN'OCCUPAZIONE PARZIALE DEL PROPRIO BENE, NON SEGUITO DA ESPROPRIO, E DI CHI ABBIA SUBITO UN'ESPROPRIAZIONE PARZIALE - DIVERSITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' violato l'art. 3 della Costituzione, e sempre in relazione agli artt. 9, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali) e 46, comma terzo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilita'), qualora si metta a raffronto la posizione di chi abbia subito, per l'esecuzione dell'opera pubblica, una occupazione parziale del proprio bene, non seguita da esproprio ed agisca per il risarcimento del danno e di chi, invece, abbia subito una espropriazione parziale. In tal caso si hanno due situazioni diverse dato che la prima e' connessa ad un fatto illecito e la seconda ad un atto legittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte