Sentenza 134/1971 (ECLI:IT:COST:1971:134)
Massima numero 5658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5659  5660


Titolo
SENT. 134/71 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - RAPPORTO ASSICURATIVO - NATURA - PRINCIPIO MUTUALISTICO ACCOLTO DAL SISTEMA VIGENTE - INDENNIZZO SPETTANTE AL LAVORATORE INFORTUNATO E AZIONE DI DANNO A QUESTI SPETTANTE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - CONFORMITA' ALL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Va respinta la tesi secondo cui, in virtu' dell'art. 38 della Costituzione, il rapporto assicurativo concernente gli infortuni sul lavoro avrebbe perduto il carattere triangolare collegante tra loro i soggetti i quali entrano a costituirlo, e si sarebbe invece sdoppiato, eliminando per il lavoratore la qualita' di parte del rapporto medesimo e facendolo divenire titolare di un diritto autonomo derivabile dall'articolo predetto. Si deve invece raffermare (cfr. sent. n. 22/1967) che, nei comuni casi di infortunio, non viola la Costituzione il principio mutualistico cui si informa il sistema vigente che, mentre garantisce al lavoratore un indennizzo per ogni specie di infortunio, senza riguardo al fattore causale, sottrae poi normalmente il datore all'azione di danno da parte dell'infortunato. Cfr.: 22/67.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte