Sentenza 134/1971 (ECLI:IT:COST:1971:134)
Massima numero 5659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 134/71 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA - AZIONE DI REGRESSO SPETTANTE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE - PRETESA INGIUSTIZIA RISPETTO A CHI SI AVVALGA DI UN RAPPORTO ASSICURATIVO CON UN ISTITUTO PRIVATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 134/71 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA - AZIONE DI REGRESSO SPETTANTE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE - PRETESA INGIUSTIZIA RISPETTO A CHI SI AVVALGA DI UN RAPPORTO ASSICURATIVO CON UN ISTITUTO PRIVATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo di creare al lavoratore obbligatoriamente assicurato una condizione deteriore rispetto a chi si avvalga di un rapporto assicurativo con istituto privato, disciplinato dall'art. 1916, cod. civ.), l'art. 11, primo e secondo comma, del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P. 30 giugno 1965, n. 1124, che consente all'istituto assicuratore di esperire l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro nei casi in cui essendo stato l'infortunio cagionato da fatto penalmente sanzionabile, sussiste, in deroga alla regola generale, la responsabilita' civile del datore di lavoro. I contributi pagati dal datore di lavoro assicurato obbligatoriamente coprono infatti solo i rischi addebitabili a colpa presunta e sono ad essi commisurati, mentre l'obbligo di integrale risarcimento delle vittime dell'infortunio giustamente comprende anche il rimborso all'INAIL di quanto da esso erogato poiche' le prestazioni di questo, ove sussista una responsabilita' per colpa, rappresentano soltanto un'anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo da parte del responsabile la quale in omaggio al principio del favore voluto accordare al lavoratore, assicura a questi almeno le prestazioni previdenziali che l'istituto deve comunque corrispondere.
Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo di creare al lavoratore obbligatoriamente assicurato una condizione deteriore rispetto a chi si avvalga di un rapporto assicurativo con istituto privato, disciplinato dall'art. 1916, cod. civ.), l'art. 11, primo e secondo comma, del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P. 30 giugno 1965, n. 1124, che consente all'istituto assicuratore di esperire l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro nei casi in cui essendo stato l'infortunio cagionato da fatto penalmente sanzionabile, sussiste, in deroga alla regola generale, la responsabilita' civile del datore di lavoro. I contributi pagati dal datore di lavoro assicurato obbligatoriamente coprono infatti solo i rischi addebitabili a colpa presunta e sono ad essi commisurati, mentre l'obbligo di integrale risarcimento delle vittime dell'infortunio giustamente comprende anche il rimborso all'INAIL di quanto da esso erogato poiche' le prestazioni di questo, ove sussista una responsabilita' per colpa, rappresentano soltanto un'anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo da parte del responsabile la quale in omaggio al principio del favore voluto accordare al lavoratore, assicura a questi almeno le prestazioni previdenziali che l'istituto deve comunque corrispondere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte