Sentenza 134/1971 (ECLI:IT:COST:1971:134)
Massima numero 5660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5658  5659


Titolo
SENT. 134/71 C. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 10, SESTO E SETTIMO COMMA - RISARCIMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE INFORTUNATO ED INDENNITA' PERCEPITA DALL'ISTITUTO ASSICURATORE - DETRAZIONE DELLA SECONDA DAL PRIMO PER EVITARE IL CUMULO DELLE DUE SOMME - APPLICAZIONE DELLA REGOLA GENERALE EX ART. 2043 DEL COD. CIVILE - PRETESA INGIUSTIZIA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 Cost., neppure l'art. 10, 6 e 7 comma, del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui dall'importo delle somme spettanti al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento va detratta l'indennita' percepita dall'istituto assicuratore e che conseguentemente esclude la possibilita' del cumulo fra le due specie di erogazioni a favor del lavoratore. E' infatti regola generale consacrata nell'art. 2043 del codice civile, che il risarcimento da fatto illecito deve essere corrispondente al danno effettivamente subito, da effettuarsi secondo le valutazioni stabilite nell'art. 1223, che le limita alla perdita subita ed al mancato guadagno, senza poter mai divenire fonte di lucro per il danneggiato, secondo risulta anche dall'art. 1910 del codice civile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte