Sentenza 135/1971 (ECLI:IT:COST:1971:135)
Massima numero 5661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 135/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ARTT. 60, PRIMO E SECONDO COMMA, 61, PRIMO COMMA - LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ARTT. 48, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, 49, PRIMO E SECONDO COMMA, E 59, QUARTO COMMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 135/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ARTT. 60, PRIMO E SECONDO COMMA, 61, PRIMO COMMA - LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ARTT. 48, PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, 49, PRIMO E SECONDO COMMA, E 59, QUARTO COMMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA DI MERITO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Il giudice a quo, chiamato a conoscere del diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di guerra, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale delle anzidette norme che concernono, invece, la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in caso di coesistenza di figli o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra; e pertanto, la risoluzione della questione ad esse relative appare ictu oculi non pregiudiziale per la decisione del merito.
E' inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 60, commi primo e secondo e 61, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, e degli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Il giudice a quo, chiamato a conoscere del diritto a pensione dei figli di militari e civili deceduti per fatti di guerra, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale delle anzidette norme che concernono, invece, la maggiorazione o l'integrazione della pensione vedovile in caso di coesistenza di figli o dettano il trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra; e pertanto, la risoluzione della questione ad esse relative appare ictu oculi non pregiudiziale per la decisione del merito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte