Sentenza 135/1971 (ECLI:IT:COST:1971:135)
Massima numero 5662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 135/71 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ARTT. 62, PRIMO E TERZO COMMA, 63, PRIMO COMMA, 65, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ARTT. 50, PRIMO, TERZO E SESTO COMMA, 51, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA - CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ACQUISTO E LA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - RIFERIMENTO A TUTTI GLI ORFANI - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO NEI CONFRONTI DELLE ORFANE NUBILI - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI MATRIMONIO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 135/71 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ARTT. 62, PRIMO E TERZO COMMA, 63, PRIMO COMMA, 65, E LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ARTT. 50, PRIMO, TERZO E SESTO COMMA, 51, PRIMO COMMA, 55, PRIMO COMMA - CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ACQUISTO E LA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE - RIFERIMENTO A TUTTI GLI ORFANI - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO NEI CONFRONTI DELLE ORFANE NUBILI - PERDITA DEL DIRITTO IN CASO DI MATRIMONIO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legislazione pensionistica di guerra con gli artt. 62, commi primo e terzo, 63, comma primo, 65 della legge n. 648 del 1950 e 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo, 55, comma primo, della legge n. 313 del 1968, determina, per l'acquisto e la conservazione della pensione condizioni comuni per tutti gli orfani, fatta eccezione per le orfane non nubili cui riserva un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli orfani non celibi. Codesta discriminazione, riconducibile esclusivamente al sesso, non presenta alcuna razionale giustificazione, conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili; e degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che la pensione si perde dalle figlie e che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.
La legislazione pensionistica di guerra con gli artt. 62, commi primo e terzo, 63, comma primo, 65 della legge n. 648 del 1950 e 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo, 55, comma primo, della legge n. 313 del 1968, determina, per l'acquisto e la conservazione della pensione condizioni comuni per tutti gli orfani, fatta eccezione per le orfane non nubili cui riserva un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli orfani non celibi. Codesta discriminazione, riconducibile esclusivamente al sesso, non presenta alcuna razionale giustificazione, conseguentemente deve dichiararsi l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili; e degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che la pensione si perde dalle figlie e che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte