Sentenza 135/1971 (ECLI:IT:COST:1971:135)
Massima numero 5663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5661  5662  5664  5665


Titolo
SENT. 135/71 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 11 APRILE 1955, N. 379, ART. 40, SECONDO COMMA - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DELLE ORFANE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ISCRITTI ALLE RELATIVE CASSE - LIMITAZIONI INGIUSTIFICATE RISPETTO AGLI ORFANI - DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA DIVERSITA' DI SESSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85) in quanto ammette al trattamento di quiescenza le orfane dei dipendenti degli enti locali iscritti alle relative casse, solo se nubili o vedove, mentre nessuna limitazione di tal genere e' prevista, ricorrendo tutte le altre condizioni, a carico degli orfani: si tratta pertanto di una discriminazione che si fonda esclusivamente sulla diversita' di sesso non essendovi altra ragione che possa giustificarla.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte