Sentenza 135/1971 (ECLI:IT:COST:1971:135)
Massima numero 5664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5661  5662  5663  5665


Titolo
SENT. 135/71 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ART. 12, SECONDO COMMA - DIRITTO DELLE VEDOVE ALLA PENSIONE SOLO SE CONVIVENTI DA ALMENO CINQUE ANNI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la norma contenuta nell'art. 12 della legge n. 46 del 1958 concernente - secondo l'estensione operata dal giudice a quo - il diritto a pensione a favore delle sorelle e dei fratelli inabili permanenti a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato, nella parte in cui impone per le vedove la convivenza a carico da almeno cinque anni dopo la morte del marito. Tale trattamento differenziato, riposando esclusivamente sulla diversita' di sesso, da' vita ad una evidente violazione del principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte