Sentenza 135/1971 (ECLI:IT:COST:1971:135)
Massima numero 5665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5661  5662  5663  5664


Titolo
SENT. 135/71 E. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - LEGGE 15 FEBBRAIO 1958, N. 46, ART. 18 - NORMA TRANSITORIA DI FAVORE PER I FIGLI DELL'IMPIEGATO O DEL PENSIONATO DECEDUTO PRIMA DEL 1x GENNAIO 1958 - FIGLI MASCHI CELIBI CHE, A TALE DATA, RISULTINO INABILI A LAVORO PROFICUO E SIANO NULLATENENTI - MANCATA CONCESSIONE DEL DIRITTO A PENSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 18 della legge n. 46 del 1958 che, dettando una norma transitoria di favore in tema di diritto a pensione per i figli dell'impiegato o pensionato deceduto, limita il beneficio agli orfani di sesso femminile non coniugati: si tratta di una discriminazione che non ha riscontro in situazioni o posizioni differenti e che pertanto, essendo fondata esclusivamente sul sesso, viola il principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte