Sentenza 136/1971 (ECLI:IT:COST:1971:136)
Massima numero 5666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5667  5668  5669


Titolo
SENT. 136/71 A. PROCESSO PENALE - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - COD. PROC. PEN., ART. 472, ULTIMO COMMA - LETTURA DEL DISPOSITIVO - VALIDITA' COME NOTIFICAZIONE ANCHE PER LE PARTI NON PRESENTI ALLA LETTURA MA DA CONSIDERARSI PRESENTI AL DIBATTIMENTO - GIUSTIFICAZIONE NELL'AMBITO STESSO DELLA DISCIPLINA PROCESSUALE - MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).

Testo
L'art. 472, ultimo comma, del codice di procedura penale, secondo cui la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza per tutte le parti che sono state o che debbano considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura, e' costituzionalmente legittimo con riferimento all'art. 24 della Costituzione ed invero, in tutti i casi in cui il codice di procedura penale considera presente a tutti gli effetti l'imputato che di fatto non sia stato in tutto o in parte presente al dibattimento, ricorre, come dato costante, un elemento costituito dalla sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, del dibattimento. Questa situazione, in base alla quale l'imputato ha sempre la possibilita' di fatto di tenersi al corrente di quanto lo interessa in merito alla proposizione del gravame, esclude pertanto ogni menomazione del diritto di difesa tutelato dalla Costituzione. D'altra parte, in tema di assenza dell'imputato dal dibattimento, il codice di rito dispone che il difensore rappresenti a tutti gli effetti l'imputato, anche per quanto riguarda il diritto di proporre impugnazione e con la previsione del duplice termine per la dichiarazione di impugnazione e per la presentazione dei motivi, garantisce e salvaguarda, in ogni caso, la eventuale partecipazione dell'imputato all'attivita' processuale e la sua difesa personale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte