Sentenza 136/1971 (ECLI:IT:COST:1971:136)
Massima numero 5667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5666  5668  5669


Titolo
SENT. 136/71 B. PROCESSO PENALE - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - COD. PROC. PEN., ART. 472, ULTIMO COMMA - LETTURA DEL DISPOSITIVO - VALIDITA' COME NOTIFICAZIONE - SITUAZIONE DELL'IMPUTATO ASSENTE DAL DIBATTIMENTO - EQUIPARAZIONE A QUELLA DELL'IMPUTATO PRESENTE E NON A QUELLA DEL CONTUMACE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO TRA IL CONTUMACE E L'ASSENTE - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione contenuta nell'art. 472, ultimo comma, C.P.P., che equipara la situazione dell'imputato assente dal dibattimento a quella dell'imputato presente e non invece all'altra prevista per l'imputato contumace, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione: infatti, la differenza di trattamento tra la condizione dell'imputato assente e quella del contumace, in ordine al modo prescelto per determinare la conoscenza legale della data e del contenuto della sentenza, appare giustificata dalla diversita' di situazione nei due casi, perche' il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volonta' negativa per quanto attiene alla comparizione e alla presenza in udienza, e quindi, puo', in estrema ipotesi, anche ignorare l'esistenza del giudizio o anche la data del dibattimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte