Sentenza 136/1971 (ECLI:IT:COST:1971:136)
Massima numero 5668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 136/71 C. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 199 - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - DIVERSITA' PER L'IMPUTATO E PER IL PUBBLICO MINISTERO - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 136/71 C. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 199 - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - DIVERSITA' PER L'IMPUTATO E PER IL PUBBLICO MINISTERO - GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente legittimo, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 199 del codice di procedura penale che nel disciplinare i termini per la proposizione della impugnazione, concede all'imputato un termine inferiore a quello attribuito al pubblico ministero: tale disparita' di trattamento, infatti, trova una giustificazione razionale nella strutturazione del pubblico ministero (che e' organo di giustizia proposto nell'interesse generale alla difesa dell'ordinamento) in ufficio: da cio' deriva la necessita', limitatatamente alle sentenze pronunciate dai giudici della circoscrizione, diversi da quello presso cui e' incardinato l'ufficio del P.M., di concedere ad esso un termine piu' ampio di quanto non occorra all'imputato per decidere intorno al suo personale ed unico interesse. La razionalita' della disposizione esclude altresi' che risulti menomato il diritto di difesa dell'imputato.
E' costituzionalmente legittimo, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 199 del codice di procedura penale che nel disciplinare i termini per la proposizione della impugnazione, concede all'imputato un termine inferiore a quello attribuito al pubblico ministero: tale disparita' di trattamento, infatti, trova una giustificazione razionale nella strutturazione del pubblico ministero (che e' organo di giustizia proposto nell'interesse generale alla difesa dell'ordinamento) in ufficio: da cio' deriva la necessita', limitatatamente alle sentenze pronunciate dai giudici della circoscrizione, diversi da quello presso cui e' incardinato l'ufficio del P.M., di concedere ad esso un termine piu' ampio di quanto non occorra all'imputato per decidere intorno al suo personale ed unico interesse. La razionalita' della disposizione esclude altresi' che risulti menomato il diritto di difesa dell'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte