Sentenza 137/1971 (ECLI:IT:COST:1971:137)
Massima numero 5670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 137/71. INDUSTRIA E COMMERCIO - PASTE ALIMENTARI - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ARTT. 29 E 36 - LIMITAZIONE DELLE SOSTANZE CON CUI DEVONO ESSERE PRODOTTE - PRETESA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE CON IL FINE DELL'UTILITA' SOCIALE EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - LIMITAZIONE DELL'UTILITA' SOCIALE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
SENT. 137/71. INDUSTRIA E COMMERCIO - PASTE ALIMENTARI - LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 580, ARTT. 29 E 36 - LIMITAZIONE DELLE SOSTANZE CON CUI DEVONO ESSERE PRODOTTE - PRETESA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICAZIONE CON IL FINE DELL'UTILITA' SOCIALE EX ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - LIMITAZIONE DELL'UTILITA' SOCIALE - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.
Testo
Gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, che rispettivamente dispongono che le paste alimentari (escluse quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la semola e il semolato di grano duro e che e' vietata la vendita o la detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte, sono costituzionalmente legittimi in riferimento all'art. 41 della Costituzione: premesso che in ordine all'utilita' sociale (cui la Costituzione subordina la possibilita' di incidere sui diritti di liberta' economica), il sindacato della Corte costituzionale e' limitato all'individuazione di un intento legislativo diretto a perseguire uno scopo socialmente utile e di una generica idoneita' dei mezzi predisposti per raggiungerlo, appare chiaro, sia dal contenuto delle norme impugnate, sia dai lavori preparatori della legge in esame, che il legislatore si propose due specifiche finalita' (quella dell'incremento della produzione granaria e quella della tutela dei consumatori e della loro salute) che sicuramente presentano il requisito di essere rivolte a fini di utilita' sociale.
Gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, che rispettivamente dispongono che le paste alimentari (escluse quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la semola e il semolato di grano duro e che e' vietata la vendita o la detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte, sono costituzionalmente legittimi in riferimento all'art. 41 della Costituzione: premesso che in ordine all'utilita' sociale (cui la Costituzione subordina la possibilita' di incidere sui diritti di liberta' economica), il sindacato della Corte costituzionale e' limitato all'individuazione di un intento legislativo diretto a perseguire uno scopo socialmente utile e di una generica idoneita' dei mezzi predisposti per raggiungerlo, appare chiaro, sia dal contenuto delle norme impugnate, sia dai lavori preparatori della legge in esame, che il legislatore si propose due specifiche finalita' (quella dell'incremento della produzione granaria e quella della tutela dei consumatori e della loro salute) che sicuramente presentano il requisito di essere rivolte a fini di utilita' sociale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte