Sentenza 138/1971 (ECLI:IT:COST:1971:138)
Massima numero 5671
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  16/06/1971;  Decisione del  16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5672  5673  5674  5675  5676  5677


Titolo
SENT. 138/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - ATTI IMPUTABILI ALLO STATO - TESI DIFENSIVA ENUNCIATA IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO - ESCLUSIONE.

Testo
L'enunciazione di una tesi difensiva in una precedente controversia fra Regione e Stato (nella specie promossa dalla Regione siciliana nei confronti della legge statale 7 marzo 1951, n. 206, che approva la convenzione fra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e l'Automobil Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche, e su cui l'Alta Corte per la Regione siciliana si pronuncio' con la decisione n. 47 del 1951), non puo' essere ritenuta equivalente all'"atto" imputabile allo Stato (o alla Regione) nei confronti del quale, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Regione (o lo Stato) puo' promuovere innanzi alla Corte costituzionale il conflitto di attribuzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39