Sentenza 138/1971 (ECLI:IT:COST:1971:138)
Massima numero 5672
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
16/06/1971; Decisione del
16/06/1971
Deposito del 22/06/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/71 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIANA - MATERIA FINANZIARIA - GETTITO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SICILIA - VOLONTA' DELLO STATO DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LE TASSE - SUA MANIFESTAZIONE SOLO CON NOTA MINISTERIALE 4 AGOSTO 1970 - RICORSO REGIONALE - SUA PROPOSIZIONE FUORI TERMINE - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 138/71 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - REGIONE SICILIANA - MATERIA FINANZIARIA - GETTITO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SICILIA - VOLONTA' DELLO STATO DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LE TASSE - SUA MANIFESTAZIONE SOLO CON NOTA MINISTERIALE 4 AGOSTO 1970 - RICORSO REGIONALE - SUA PROPOSIZIONE FUORI TERMINE - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Soltanto con la nota 4 agosto 1970 del Ministero delle finanze (Direzione generale per le tasse ed imposte indirette sugli affari) emessa in risposta alla lettera 29 ottobre 1969 dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana e dopo una specifica istruttoria (pareri della Regioneria generale, della Direzione generale dei servizi per la finanza locale e dell'Avvocatura generale dello Stato, tutti espressamente ricordati nella nota), le autorita' dello Stato manifestarono la volonta' di trattenere definitivamente il gettito delle tasse automobilistiche relative agli autoveicoli immatricolati in Sicilia e concernenti il periodo 1 giugno 1947 - 31 dicembre 1965, che nel ricorso per conflitto di attribuzione 27 novembre 1970 la Regione ha rivendicato. E poiche' tale volonta' dello Stato non risulta, in base agli atti esibiti, che sia stata espressa in alcun altro precedente provvedimento tale da poter essere compreso fra gli "atti" impugnabili - ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - innanzi alla Corte costituzionale, va senz'altro respinta l'eccezione di inammissibilita', opposta all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto, inesatto, che, potendo il conflitto essere sollevato in precedenza, l'attuale ricorso regionale sarebbe stato proposto a termine ormai scaduto.
Soltanto con la nota 4 agosto 1970 del Ministero delle finanze (Direzione generale per le tasse ed imposte indirette sugli affari) emessa in risposta alla lettera 29 ottobre 1969 dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana e dopo una specifica istruttoria (pareri della Regioneria generale, della Direzione generale dei servizi per la finanza locale e dell'Avvocatura generale dello Stato, tutti espressamente ricordati nella nota), le autorita' dello Stato manifestarono la volonta' di trattenere definitivamente il gettito delle tasse automobilistiche relative agli autoveicoli immatricolati in Sicilia e concernenti il periodo 1 giugno 1947 - 31 dicembre 1965, che nel ricorso per conflitto di attribuzione 27 novembre 1970 la Regione ha rivendicato. E poiche' tale volonta' dello Stato non risulta, in base agli atti esibiti, che sia stata espressa in alcun altro precedente provvedimento tale da poter essere compreso fra gli "atti" impugnabili - ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - innanzi alla Corte costituzionale, va senz'altro respinta l'eccezione di inammissibilita', opposta all'Avvocatura dello Stato, sul presupposto, inesatto, che, potendo il conflitto essere sollevato in precedenza, l'attuale ricorso regionale sarebbe stato proposto a termine ormai scaduto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39